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19 Marzo 2021

Tassazione separata per le somme erogate come anticipazione dell’incentivo all’esodo

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito riguardante il trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dalle aziende ai lavoratori dipendenti come incentivo all’esodo.

La società che ha presentato istanza di interpello è una società che, nell’ambito di un piano di risanamento e ristrutturazione, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che ha coinvolto più di 800 lavoratori con qualifica non dirigenziale (più precisamente, la totalità dei lavoratori con qualifica non dirigenziale) occupati presso le strutture operative ed organizzative delle sedi centrali e periferiche dell’azienda. La procedura in questione è stata definita nell’aprile del 2020 con un accordo che ha previsto, come esclusivo criterio di scelta, quello della manifestazione in forma scritta, entro ottobre del 2020, da parte del lavoratore coinvolto, dell’adesione al piano e di non opposizione al licenziamento.

E’ stata, inoltre, conclusa un’intesa specifica in base alla quale ai lavoratori che avessero manifestato, nei tempi e modi prescritti, la volontà di aderire e non opporsi al licenziamento, sarebbe stato riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto previste per legge e dal contratto di lavoro, un sostegno economico, costituito per la maggior parte da somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivazione all’esodo. La restante parte sarebbe stata erogata a titolo di transazione generale.

La somma erogata come incentivo all’esodo sarebbe stata corrisposta ai lavoratori interessati alla fine del mese successivo al licenziamento, in corrispondenza dell’emissione del cedolino paga di fine rapporto.

Nel mese di giugno del 2020, però, la società istante ha concluso degli accordi individuali con alcuni lavoratori che avevano già inviato la loro manifestazione di volontà relativa all’adesione al licenziamento, indicando quale data di risoluzione del rapporto di lavoro proprio il mese di giugno del 2020. In base a tali accordi veniva posticipata la data di risoluzione del rapporto di lavoro e veniva concordata, quindi, una proroga per il tempo necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda. La condizione da accettare era che l’erogazione dell’incentivo all’esodo avvenisse successivamente al momento in cui era maturata, ossia alla data prevista originariamente per l’interruzione del rapporto di lavoro.

Successivamente, a causa del protrarsi dell’emergenza Coronavirus, la società istante ha concordato con alcuni dei lavoratori che erano stati destinatari della prima proroga un ulteriore posticipo della risoluzione del rapporto di lavoro al primo semestre del 2021. Anche in questo caso era previsto uno slittamento del pagamento dell’incentivo all’esodo.

La società istante ha rappresentato nell’istanza di interpello che comunque non ha voluto attendere il licenziamento dei lavoratori coinvolti in queste continue proroghe del rapporto di lavoro per procedere con il pagamento dell’incentivo all’esodo. L’intenzione dell’istante era quella di erogare l’incentivo all’esodo entro il mese di dicembre del 2020 o comunque quando il rapporto di lavoro era ancora vigente, come una sorta di anticipazione delle somme che sarebbero state erogate successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro stesso.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la circostanza che l’incentivo all’esodo erogato durante il rapporto di lavoro possa essere assoggettato a tassazione separata quale anticipazione del trattamento incentivante.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 177 del 16 marzo 2021, ha evidenziato che l’articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi dispone che l’imposta sul reddito si applichi separatamente sulle altre indennità e somme percepite, una volta tanto, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e sulle somme ed i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative al rapporto di lavoro.

Deve trattarsi di indennità e somme percepite in un’unica occasione in diretta correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro. Tra tali indennità e somme, i documenti di prassi hanno sempre ricompreso anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, da considerare come quelle somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto finalizzate ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’articolo 19, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, inoltre, che tali somme, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, siano imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota del TFR.

Il comma 4 dello stesso articolo 19 disciplina, poi, il trattamento fiscale da applicare alle anticipazioni di tali somme: salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro ed alle indennità equivalenti e sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata sulla base di quanto stabilito al primo comma, al secondo comma ed al comma 2-bis della stessa disposizione, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Quindi, la normativa in materia prevede la possibilità che il datore di lavoro eroghi, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante (ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del TUIR e secondo le modalità previste all’articolo 19, comma 4, del TUIR) dovrà applicare l’imposta sul reddito separatamente sulla somma che sarà corrisposta, a titolo di anticipazione del trattamento incentivante, ad un ristretto numero di lavoratori che abbiano manifestato la loro intenzione di aderire al licenziamento, indicando una data di risoluzione del rapporto di lavoro.

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