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Novità Irpef - Ires
20 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Trattamento fiscale agevolato per i premi di risultato: no se previsti solo da regolamenti aziendali.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei premi di risultato.

A chiederli è una società che opera a livello nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse e che, per i propri dipendenti, applica il contratto collettivo nazionale del terziario. La società istante fa parte di un gruppo che opera a livello internazionale nel settore delle scommesse e la cui capogruppo è una società inglese.

L’istante eroga dei premi ai propri dipendenti. La politica premiale della società è strettamente collegata alla politica globale del gruppo del quale fa parte. Il premio può essere erogato a tutti i dipendenti. L’ammontare del premio è proporzionato al raggiungimento del risultato operativo del gruppo ossia, all’aumentare del risultato del gruppo, aumenta la percentuale del premio erogabile. Inoltre, l’importo del premio erogabile al singolo dipendente è determinato per l’85 % sulla base del risultato operativo del gruppo e per il 15 % sulla base dei dati legati alle scommesse ed al gioco responsabile, per metà nel mercato inglese e per metà negli altri mercati internazionali.

La società istante vorrebbe sottoscrivere un contratto collettivo a livello aziendale riguardante l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti. Il premio verrebbe erogato nel rispetto di determinati requisiti oggettivi determinati nell’accordo ed in base alla Retribuzione Annuale Lorda di ciascun dipendente. Inoltre, la società istante vorrebbe prevedere che l’erogazione del premio sia subordinata al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo del gruppo.

Ai fini dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato ai premi di risultato (secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016), la società intende verificare il proprio effettivo incremento di produttività. Qualora la società istante non dovesse raggiungere un risultato incrementale del margine operativo lordo rispetto all’anno precedente, ma, secondo la politica del gruppo, siano stati comunque raggiunti i requisiti per l’erogazione del premio, esso potrà essere erogato, ma non verrà considerato ai fini delle agevolazioni fiscali.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di applicare, nella qualità di sostituto d’imposta, in caso di raggiungimento nell’anno 2021 di un risultato incrementale del proprio margine operativo lordo, rispetto a quello dell’anno 2020, l’aliquota agevolata del 10 % per l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. Inoltre, è stato richiesto se, qualora venga predisposto un sistema di welfare aziendale sostitutivo del premio di risultato, possa essere applicato il regime fiscale agevolato previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 265 del 17 maggio 2022, ha richiamato la previsione normativa contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 secondo la quale può essere applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale nella misura del 10 % ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e definibili sulla base di criteri stabiliti con un Decreto Ministeriale. Sulla base di questo Decreto di attuazione, i contratti collettivi devono prevedere dei criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo.

Per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato ossia il periodo individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La durata del periodo è decisa in sede contrattuale e può essere annuale o infrannuale o ultrannuale, dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e sia migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato. Il risultato precedente può essere costituito dal livello di produzione del semestre o dell’anno o del triennio precedente, purché si tratti di un dato precedente al periodo considerato e non un dato remoto.

Il regime fiscale agevolato può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi incrementali, che devono essere previamente definiti nell’accordo contrattuale e misurati al termine del periodo congruo, avvenga successivamente alla stipulazione del contratto stesso. I criteri di misurazione devono essere determinati anticipatamente rispetto ad un’eventuale produttività futura.

Il riconoscimento del regime fiscale agevolato richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento siano effettuate a livello aziendale in base ai risultati raggiunti, al termine del periodo congruo, dalla singola azienda che eroga il premio, salva la particolare ipotesi della contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo. Quindi, anche se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, affinché possa essere applicata la tassazione agevolata è necessario che l’incremento di produttività sia raggiunto dalla singola azienda.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i criteri di attribuzione del premio di produttività a livello di gruppo sono definiti mediante un regolamento aziendale, diverso, quindi, rispetto agli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dalle norme in materia.

Il regolamento aziendale è uno strumento unilaterale utilizzato dal datore di lavoro per regolare alcuni aspetti del rapporto di lavoro. Si tratta di qualcosa di ben diverso dalla contrattazione collettiva. Il regolamento aziendale non è stato ancora recepito in un accordo collettivo aziendale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la società istante non potrà applicare ai premi di produttività il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016. Mancano, infatti, le condizioni per l’applicazione di tale regime agevolato.

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