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Novità Irpef - Ires
25 Febbraio 2022
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Tutti i chiarimenti sulla Rendita integrativa temporanea anticipata.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi riguardo al regime fiscale applicabile alla Rendita integrativa temporanea anticipata (anche detta Rita).

Nella Risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022 è stato dato riscontro ad una richiesta di consulenza giuridica presentata da un’Associazione.

La Rita è disciplinata da un articolo del Decreto Legislativo n. 252 del 2005 entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Consente agli iscritti ad una forma di previdenza complementare, in presenza di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione periodica di una prestazione anticipata, dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di un istituto che svolge la funzione primaria di sostenere il reddito dei soggetti che rimangono senza lavoro e non hanno ancora raggiunto il requisito anagrafico per percepire la pensione di vecchiaia.

La disciplina prevede che ai lavoratori che cessano l’attività lavorativa e maturano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i cinque anni successivi e che hanno maturato un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea (denominata appunto “Rendita integrativa temporanea anticipata”), consistente nell’erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato richiesto. La stessa rendita anticipata può essere richiesta dai lavoratori che risultano essere inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i dieci anni successivi.

In entrambi i casi è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La Rita è una prestazione in forma di capitale la cui erogazione avviene in forma rateale. L’erogazione deve avere una periodicità non superiore a tre mesi.

La porzione di montante della quale si richiede l’erogazione frazionata continua ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare e le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta così da tener conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione di esso.

Salva una diversa volontà espressa dall’interessato al momento della richiesta di erogazione, il montante sarà riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente, individuato dalla forma di previdenza complementare stessa.

La Rita è revocabile in base alle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.

Il montante che viene destinato alla Rita può riguardare l’intera posizione individuale dell’iscritto o soltanto una parte di essa. Le forme pensionistiche devono consentire all’iscritto la scelta più opportuna sulla percentuale della posizione accumulata da smobilizzare. Le forme pensionistiche, inoltre, sono direttamente tenute all’erogazione della rendita. Se non viene utilizzata l’intera posizione individuale per la rendita stessa, sulla parte residua l’iscritto potrà richiedere anticipazioni e riscatti e, al momento della maturazione dei requisiti per percepire la pensione, potrà usufruire delle ordinarie prestazioni in forma di capitale e/o di rendita. Ai fini della ripartizione dell’eventuale montante residuo tra capitale e rendita, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di Rita.

La possibilità di effettuare dei versamenti contributivi nel corso dell’erogazione della Rita è riconosciuta sia nel caso in cui la Rita sia parziale, sia nel caso di Rita totale. Nel primo caso, andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della Rita; nel secondo caso, costituiranno un montante a se stante.

La Rita può essere erogata anche quando il beneficiario percepisce delle pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

Quanto al regime tributario da applicare alla Rita, la parte imponibile è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 % ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici. Il contribuente che percepisce la Rita può non avvalersi di tale tassazione sostitutiva, manifestando la propria intenzione in tal senso nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, la Rita è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di Rita sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, in via prioritaria agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2007.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme erogate a titolo di Rita, come tutte le prestazioni di previdenza complementare, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai fini della determinazione degli imponibili, bisogna fare riferimento alla disciplina fiscale applicabile alle prestazioni in forma di capitale.

Le regole della Rita si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, affrontato le specifiche questioni poste nell’ambito della richiesta di consulenza giuridica. A tal proposito, ha ricordato che la disciplina della Rita entrata in vigore il 1° gennaio 2007 prevede un regime transitorio per coloro che risultano iscritti ad un regime di previdenza complementare alla data del 1° gennaio 2007. Per questi soggetti, le nuove regole trovano applicazione ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai montanti maturati fino a quella data.

Il regime transitorio riguarda anche le anticipazioni richieste da soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007. Le anticipazioni sono imputate in via prioritaria agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, agli importi maturati dal 1° gennaio 2007.

Per quanto riguarda il conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni, soltanto al momento della tassazione della prestazione definitiva si procede a liquidare l’imposta scomputando l’imposta applicata a titolo provvisorio al momento dell’erogazione delle anticipazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Rita, per tutte le caratteristiche che le sono proprie, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Quindi, anche in caso di erogazione di un’anticipazione prima della erogazione della Rita, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. In particolare, la prestazione definitiva sarà costituita, in caso di Rita parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della Rita e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti nel corso dell’erogazione della Rita e sarà costituita, in caso di Rita totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi effettuati nel corso dell’erogazione della Rita. Nel caso in cui, invece, non rimanga alcuna posizione individuale, in quanto sia stata richiesta una Rita totale e, nel corso dell’erogazione della Rita stessa, non siano stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione potrà essere posto in essere, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata della Rita.

In base alla regola della imputazione prioritaria ai montanti di data anteriore e poi ai montanti più recenti, saranno imputati alla Rita i montanti che non sono stati considerati ai fini della imputazione dell’anticipazione precedente all’erogazione della Rita.

Ribadendo la natura temporanea della prestazione della Rita, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il capitale richiesto a titolo di Rita entra nella disponibilità del beneficiario soltanto nella misura della singola rata percepita. La sua erogazione è necessariamente frazionata in considerazione della funzione di sostegno al reddito che assolve. Le somme che sono richieste a titolo di Rita e che non sono state ancora erogate al richiedente rimangono nella disponibilità della forma pensionistica che continua a gestirle. La tassazione verrà applicata alla singola rata della rendita, al momento della sua erogazione.

Quindi, la misura dell’aliquota applicabile non si cristallizza al momento dell’accettazione della richiesta della Rita, ma continua a degradare all’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo pensionistico, anche nel corso dell’erogazione della Rita stessa.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni erogate a titolo di Rita a coloro che risultano iscritti da tempo, con riferimento a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica la ritenuta con aliquota al 15 %, riducibile fino al 9 % in ragione dell’anzianità di iscrizione alla forma previdenziale, e non la disciplina previgente (che prevede la ritenuta con aliquota al 12,50 %). Infatti, soltanto la base imponibile della Rita è determinata secondo le regole previgenti, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta.

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