La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma che esclude la rilevanza fiscale delle variazioni di valore delle criptoattività. L’obiettivo è evitare che le oscillazioni di prezzo delle valute digitali influenzino i risultati economici delle imprese.
Di conseguenza, eventuali componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione delle criptoattività alla chiusura dell’esercizio non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Le aziende devono pertanto effettuare opportune rettifiche nella dichiarazione dei redditi per neutralizzare l’effetto delle variazioni di valore delle rimanenze (interpello n. 78 del 20 marzo 2025).
Il quesito di una banca sulle nuove disposizioni
Una banca, attiva nel trading di criptovalute dal 2024, ha richiesto chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove regole fiscali stabilite dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ha posto l’attenzione sull’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir, che esclude dal reddito d’impresa le variazioni di valore delle criptoattività alla fine dell’esercizio fiscale.
La nuova normativa rappresenta una significativa eccezione rispetto alle disposizioni precedenti contenute nell’articolo 92 del Tuir, che disciplinava le variazioni delle rimanenze. L’istituto di credito ha manifestato l’intenzione di adottare questa norma, trattando le criptovalute come beni immateriali in conformità con il principio contabile Ias 38 e applicando il metodo del costo medio ponderato (CMP) per la registrazione delle operazioni di compravendita.
La banca ha sollevato due principali questioni:
- Ampiezza della deroga – ha chiesto se la disposizione dell’articolo 110, comma 3-bis, rappresenti un’esclusione totale dell’applicazione dell’articolo 92 del Tuir, eliminando qualsiasi impatto delle variazioni delle rimanenze finali sul reddito d’impresa.
- Determinazione delle componenti realizzative – si è interrogata sulla possibilità di adottare il criterio del costo medio ponderato per determinare le componenti fiscalmente rilevanti del trading di criptovalute, nonostante in bilancio tali asset siano valutati al fair value.
Possibili soluzioni interpretative
La banca ha individuato due possibili approcci:
- Doppio binario civilistico-fiscale, riconoscendo la discrepanza tra il valore contabile e quello fiscale delle criptovalute. In questo scenario, la valutazione al fair value delle rimanenze di fine esercizio non avrebbe alcuna incidenza fiscale.
- Irrilevanza fiscale delle variazioni di rimanenze finali, considerando solo i costi e i ricavi derivanti dall’attività di compravendita delle criptovalute ai fini della determinazione del reddito imponibile.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sulla valutazione fiscale delle criptoattività
Con la risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 110, comma 3-bis, rappresenta una deroga totale all’applicazione dell’articolo 92 del Tuir. Ne consegue che tutte le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla valutazione delle criptoattività a fine esercizio non hanno alcun rilievo fiscale. Inoltre, in questo contesto, non trovano applicazione i criteri di valutazione delle rimanenze previsti dal codice civile e dallo stesso articolo 92 del Tuir.
Per effetto di questa disposizione, la banca dovrà apportare opportune variazioni (in aumento o in diminuzione) alla propria dichiarazione dei redditi per neutralizzare eventuali impatti delle fluttuazioni di valore delle criptovalute sul reddito d’esercizio.
Tale principio è stato ribadito anche nella circolare 30/2023, che al paragrafo 3.5 specifica che le valutazioni contabili delle criptoattività devono essere soggette a corrispondenti variazioni fiscali. Questo principio si applica nei seguenti casi:
- Beni immateriali – L’eventuale ammortamento del valore contabile superiore a quello fiscalmente riconosciuto deve essere oggetto di apposita rettifica.
- Rimanenze di beni materiali o attività finanziarie nell’attivo circolante – Le variazioni devono essere trattate secondo gli articoli 92 e 94 del Tuir.
- Attività finanziarie immobilizzate – Le rettifiche di valore seguono le disposizioni degli articoli 94 e 110 del Tuir.
Il regime fiscale introdotto esclude completamente la rilevanza delle valutazioni di fine esercizio delle criptoattività, garantendo così una maggiore stabilità fiscale per le imprese operanti nel settore delle valute digitali.