Nella Risposta n. 83 del 22 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha trattato un quesito riguardante la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto effettuata separatamente dall’abitazione principale.
In particolare, l’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver acquistato nel 2015 un box auto come pertinenza dell’abitazione principale acquistata, a sua volta, nel 2011 con l’applicazione delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. L’istante intende vendere il box auto separatamente dall’abitazione principale ed il dubbio sollevato all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di assoggettare a tassazione tale vendita.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione delle pertinenza unitamente all’abitazione principale entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza e, quindi, non è imponibile. E’ comunque necessario che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione degli immobili e la loro cessione, l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Conclusioni diverse riguardano la diversa ipotesi nella quale la pertinenza sia ceduta separatamente dall’abitazione principale. Nel momento in cui l’istante vende il box auto separatamente dall’abitazione principale viene meno il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e la cosa accessoria.
Pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale costituisce reddito diverso ed è soggetta ad Irpef. Tale plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
E’ possibile, altresì, applicare un sistema alternativo di tassazione. Infatti, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, si può applicare un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20 %.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione del box auto prima del decorso dei cinque anni dal suo acquisto determina la decadenza, limitatamente alla pertinenza, delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.