Con la Circolare n. 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle nuove misure introdotte con il “Decreto Aiuti bis” dell’agosto del 2022 in materia di welfare aziendale.
In particolare, con l’articolo 12 del Decreto in questione, è stato disposto che, per il solo 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al medesimo lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef nel limite complessivo di 600 Euro.
Il primo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni. I beneficiari delle nuove regole saranno i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo quanto disposto all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I fringe benefit in questione potranno essere corrisposti dal datore di lavoro anche ai singoli lavoratori, in quanto è richiamata la disciplina del terzo comma dell’articolo 51 del TUIR e non anche la disciplina prevista al secondo comma dello stesso articolo.
Il secondo paragrafo è dedicato all’ambito oggettivo di applicazione. In virtù delle modifiche introdotte con il “Decreto Aiuti bis”, per l’anno 2022, devono essere incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche ed il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è aumentato da 258,23 a 600 Euro.
Sono inserite nella Circolare una serie di chiarimenti, ad esempio riguardo a cosa si debba intendere per “utenze domestiche” interessate dall’allargamento della quota di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla circostanza che negli stessi immobili abbiano stabilito la loro residenza o il loro domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Le utenze per uso domestiche possono essere anche quelle intestate al condominio e poi ripartite tra i vari condomini. In questo caso, si prenderà in considerazione la quota rimasta a carico del singolo condomino. Le utenze, inoltre, possono essere anche quelle che sono rimaste intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel caso in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del coniuge o dei familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione relativa alle spese sostenute dal lavoratore. Oppure può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale lo stesso attesta di essere in possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze domestiche, con indicazione degli elementi necessari per identificarle, come il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e la modalità di pagamento. In ogni caso, il datore di lavoro deve anche acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quali risulti la circostanza che le medesime fatture non siano state già oggetto di richiesta di rimborso presso il medesimo datore di lavoro o presso altri.
Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture emesse nell’anno 2023, purché per consumi effettuati nel 2022.
Chiarimenti sono stati forniti anche riguardo al superamento del limite massimo ed alla relativa tassazione. La nuova disciplina non comporta alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza. Se viene superato il limite in vigore per l’anno 2022, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto e, quindi, anche la quota di valore inferiore al limite dei 600 Euro.
Il terzo paragrafo della Circolare riguarda, infine, i rapporti con il bonus carburante. Si tratta di due agevolazioni autonome e distinte l’una dall’altra. Al fine di fruire dell’esenzione da tassazione, i beni ed i servizi erogati nel 2022 dal datore di lavoro in favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 Euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 600 Euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.