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Novità Iva
21 Gennaio 2012

Accertamento ai fini Iva sui contribuenti interessati dai condoni del 2002: l’Agenzia delle Entrate fornisce delle precise istruzioni alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Corte Costituzionale.

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Nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precise istruzioni ai propri Uffici in merito all’attività di accertamento ai fini Iva da esercitare sui periodi d’imposta oggetto dei condoni previsti dalla Legge n. 289 del 2002, in particolare alla luce di una recente Sentenza della Corte Costituzionale e della giurisprudenza comunitaria.

L’Agenzia ha ricordato che la Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, ha per la prima volta affermato il principio secondo il quale i termini per l’accertamento in questione, che risultano raddoppiati in caso di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele o omessa dichiarazione, ma anche emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili), operano automaticamente in presenza della condizione obiettiva dell’obbligo di denuncia suddetto.

Non è necessario, quindi, affinché tali termini di accertamento raddoppiati possano pienamente operare, che l’obbligo di denuncia penale sia stato assolto entro il termine ordinario o che sia sorto prima di tale termine.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuto anche il legislatore nazionale che, nel Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha disposto la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini Iva nei confronti dei contribuenti che abbiano aderito al condono in questione.

Nella Circolare n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i principi contenuti nella pronuncia della Corte Costituzionale devono ritenersi applicabili anche agli accertamenti ai fini Iva relativi a periodi d’imposta con riferimento ai quali i contribuenti si siano avvalsi di altre sanatorie (oltre a quella di cui all’articolo 9 della Legge n. 289 del 2002, alla quale fa espressamente riferimento la pronuncia della Corte Costituzionale), previste dalla Legge medesima, come quella relativa alla definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (articolo 7), o la sanatoria relativa alla definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti ai contraddittori e dei processi verbali di constatazione (articolo 15).

L’applicabilità a tali fattispecie deve desumersi dal complesso quadro della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.

Deve, inoltre, affermarsi con certezza che i principi della pronuncia della Corte Costituzionale del luglio 2011 valgono anche per l’accertamento ai fini Iva nei periodi d’imposta in relazione ai quali i contribuenti si sono avvalsi della sanatoria prevista dall’articolo 8 della Legge del 2002 (integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), in quanto tale sanatoria è stata oggetto di specifica censura da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.  

Nella Circolare, inoltre, sono stati specificamente individuati i periodi d’imposta, oggetto delle sanatorie in questione, che, in caso di raddoppio dei termini, possono essere ancora oggetto di accertamento. Si tratta del:

– 2000, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (il termine per l’accertamento scade il 31 dicembre 2012, a seguito della proroga di un anno introdotta con la Manovra economica di agosto);

– 2001, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (il termine per l’accertamento scade, in ragione della proroga di un anno, il 31 dicembre 2013);

– 2002, in caso di infedele dichiarazione (il termine per l’accertamento scade il 31 dicembre 2012) ed in caso di omessa presentazione della dichiarazione (il termine per l’accertamento scade il 31 dicembre 2014).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che dovrà essere effettuata, il prima possibile, l’attività di accertamento eventualmente non proseguita a seguito delle sanatorie.

Nel caso in cui non ci sia stata già un’attività istruttoria, si è posta, inoltre, la questione, affrontata nella Circolare in esame, della possibilità di configurare la sussistenza delle violazioni penalmente rilevanti (dalle quali deriva l’obbligo di denuncia ed il raddoppio dei termini di accertamento) sulla base delle dichiarazioni effettuate dal contribuente per fruire delle sanatorie. In particolare, ci si è domandati se l’adesione alle sanatorie possa valere come una sorta di autodenuncia.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la regolarizzazione a suo tempo effettuata dai contribuenti, per beneficiare delle sanatorie, non rappresenta, di per sé, un indizio di violazione penale che sia idoneo a generare l’obbligo di denuncia penale.

Le attività di controllo dovranno, quindi, essere effettuate sulla base di eventuali specifici elementi agli atti degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, dai quali emergano delle circostanze, a suo tempo non valorizzate o sopraggiunte, dalle quali derivi l’obbligo, per le annualità ancora accertabili, di denuncia penale e, di conseguenza, la possibilità di effettuare l’accertamento ai fini Iva.

Alla luce di tali considerazioni, il Direttore dell’Agenzia ha fornito alcune precise indicazioni alle Direzioni Regionali e Provinciali. Esse dovranno attivarsi per:

– effettuare ogni accertamento volto ad individuare l’esistenza agli atti degli elementi rilevanti, ossia degli elementi idonei a configurare le violazioni dalle quali derivi l’obbligo di denuncia penale, con riferimento alle annualità per le quali può ancora essere effettuato l’accertamento;

– in presenza degli elementi in questione, eseguire le attività di controllo che precedono la constatazione delle violazioni e, effettuata la constatazione medesima, procedere alla presentazione della denuncia penale;

– emettere l’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Infine, è stato comunicato che verranno forniti degli appositi elenchi, di aiuto per effettuare le attività predette, riguardanti le posizioni dei contribuenti che sono state interessate dalle sanatorie in questione.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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