Con Sentenza 24 luglio 2009, n. 17365, la Corte di Cassazione ha ribadito la validità dell’accertamento induttivo fondato esclusivamente sulla documentazione extracontabile aziendale, senza la necessità che ci siano ulteriori verifiche incrociate su conti correnti bancari e nominativi dei clienti.
Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie ha giudicato un accertamento ai fini IVA basato sul controllo di floppy disk da cui risultavano movimentazioni contabili diverse da quelle contenute nei documenti ufficiali dell’azienda, la documentazione extracontabile rilevata dall’Ufficio rappresenta una prova sufficiente e non servono ulteriori riscontri.
Fonte: www.seac.it
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