La Corte Costituzionale, con Ordinanza 2 maggio 2005, n. 181, ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, Legge n. 266/1991, sollevata da una Commissione tributaria provinciale, nell’ambito di una controversia su un procedimento di rigetto dell’istanza con la quale una ONLUS aveva chiesto all’Ufficio il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di un immobile adibito a propria sede istituzionale.
Nel caso dell’IVA sugli acquisti delle associazioni di volontariato, i Giudici hanno infatti precisato che non si applica l’esenzione prevista per l’imposta di registro, legittimando quindi la richiesta di rimborso.
Fonte: www.seac.it