Nella Risoluzione n. 10 del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione dell’articolo 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Bureau International des Expositions, ratificato con Legge del 14 gennaio 2013, nel quale è prevista un’agevolazione in materia di Iva riguardo agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni effettuate per le attività ufficiali dai Commissariati Generali di Sezione. In particolare, gli acquisti e le importazioni suddetti non sono imponibili ai fini Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di importo da superare per beneficiare dell’agevolazione in questione è di Euro 300,00.
I Commissariati Generali possono richiedere ai propri fornitori l’applicazione della non imponibilità Iva rilasciando loro una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato alla Risoluzione, nella quale deve essere specificata la finalità dell’acquisto ed il riferimento all’articolo 10, comma 5, dell’Accordo predetto.
Le finalità che permettono di richiedere l’agevolazione sono quelle connesse alla partecipazione all’Expo 2015.
La dichiarazione dovrà essere rilasciata in duplice copia. Una copia verrà consegnata al fornitore ed una copia dovrà essere conservata dal Commissariato Generale.
Riguardo alle operazioni, effettuate prima che l’Agenzia abbia fornito le indicazioni contenute nella Risoluzione, con l’erroneo addebito dell’Iva ai Commissariati Generali, i fornitori potranno procedere, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota a credito” in favore dell’acquirente. Così i Commissariati Generali potranno essere ristorati dell’imposta erroneamente addebitata loro ed i fornitori potranno recuperare l’importo attraverso la detrazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.