L’agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare del 15.6.2001 n. 56, con la quale ha chiarito alcuni inconvenienti derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.
L’Agenzia, infatti, precisa che quanto dovuto a titolo di adeguamento Iva agli studi di settore, entrati in vigore prima del 2000, da parti di contribuenti sia con liquidazione mensile che trimestrale speciale, va imputato a dicembre 2000 o all’ultimo trimestre del 2000.
Da ciò deriva la tardività del versamento e la correlativa possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.