Con Risoluzione 19 novembre 2008, n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti IVA a carico degli operatori comunitari, identificati direttamente in Italia.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che una società residente in un paese della Comunità Europea ed identificata direttamente in Italia:
- nell’effettuazione di scambi intracomunitari (acquisti e cessioni) con i propri clienti e fornitori italiani non è tenuta ad utilizzare il proprio numero identificativo IVA italiano;
- nel caso di introduzione in Italia di beni per una successiva trasformazione e nel caso in cui non sia nota la successiva destinazione delle merci, la stessa società dovrà invece avvalersi della propria posizione IVA italiana.
Fonte: www.seac.it
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