Con Sentenza 19 agosto 2009, n. 18487, la Corte di Cassazione ha stabilito che il cedente del bene è legittimato a chiedere il rimborso IVA all’Amministrazione finanziaria ed è eventualmente obbligato a restituire al cessionario la somma pagata a titolo di rivalsa.
Infatti, i tre rapporti, che discendono dal compimento dell’operazione imponibile, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro; quindi l’Amministrazione finanziaria, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.
Fonte: www.seac.it
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