Nella Risoluzione n. 92 del 1° ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione del trattamento ai fini Iva della cessione delle patate prefritte surgelate.
Il prodotto in questione è rappresentato dalle patate surgelate previamente sottoposte al processo della prefrittura, senza l’aggiunta di altri ingredienti oltre alle patate ed all’olio.
Alle luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, che ha distinto la classificazione di tale prodotto da quello per il quale è prevista l’aggiunta di spezie e di altre erbe aromatiche, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto la commercializzazione delle patate prefritte surgelate al n. 6) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ossia alla disposizione che prevede l’applicazione dell’Iva al 4 % per gli ortaggi e le piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.