Con la Risoluzione del 22.06.2010, n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 24.04.2006, n. 219, e dai decreti ad esso collegati, in materia di immissione in commercio dei gas medicinali, e delle precisazioni fornite dall’AIFA nel mese di maggio 2010, alle cessioni di gas per uso terapeutico, come l’ossigeno, il protossido di azoto e l’aria medicinale, deve applicarsi l’aliquota agevolata del 4 %, e non quella del 10 % prevista per i medicinali.
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