Con Risoluzione 22 maggio 2008, n. 212, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di IVA relativa alla fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento e scolo delle acque.
La citata Risoluzione ricorda che l’art. 1, comma 42, Legge finanziaria 2006, ha previsto l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10 per cento alle forniture di energia elettrica rese ai consorzi di bonifica ed irrigazione:
- a condizione che dette forniture siano utilizzate per impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque;
- subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.
In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, al fine di recuperare la maggiore imposta corrisposta in relazione alle fatture emesse nel periodo 1 gennaio 2006 – 24 luglio 2007 (data di approvazione della Commissione europea), il fornitore potrà emettere note di variazioni ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72 (non opera quindi il termine di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione).
Diversamente, per le forniture effettuate successivamente al 24 luglio 2007, l’eventuale applicazione della maggiore aliquota del 20 per cento potrà essere rettificata non oltre il limite dell’anno dall’effettuazione dell’operazione.
Fonte: www.seac.it
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