Con Sentenza n. 22/2005, la CTR Lazio ha escluso la responsabilità solidale del cessionario per la differenza d’imposta derivante dall’errata applicazione delle aliquote IVA nella fattura emessa dal cedente.
Secondo i Giudici infatti, il cessionario è tenuto alla regolarizzazione della fattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, verificandone la correttezza formale e la presenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (identificazione dell’atto negoziale e indicazione dei dati fiscali rilevanti), mentre non è in alcun modo sindacabile la valutazione dell’emittente in merito all’aliquota IVA applicabile all’operazione.
Fonte: www.seac.it