Con Risoluzione 5 maggio 2008, n. 184, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito di un processo di incorporazione aziendale, quando confluiscono in un unico soggetto più attività precedentemente svolte da soggetti diversi, è possibile avvalersi della cosiddetta “separazione delle attività” (ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72) purchè si tratti effettivamente di attività autonome e distinte.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito in base a quanto disposto dai commi 4 e 7, art. 19bis2 che:
- se a seguito della fusione, cessione o conferimento aziendale nelle varie attività (caratterizzate dalla ridotta o limitata detrazione dell’IVA per l’effettuazione di operazioni esenti), confluiscono beni ammortizzabili con IVA detratta nei quattro anni precedenti (nove se si tratta di fabbricati), è necessario operare una rettifica in diminuzione e riversare l’imposta in precedenza detratta;
- le rettifiche devono essere eseguite con riferimento alla data originaria di acquisto dei beni ammortizzabili e non, invece, alla data dell’incorporazione, fusione, ecc.;
- l’opzione per l’attività separata consente di tenere conto del diverso pro-rata di detraibilità di ciascuna società.
Fonte: www.seac.it
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