NULL
Novità Iva
12 Maggio 2008

Applicazione separata IVA nelle incorporazioni societarie : Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 maggio 2008, n. 184, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito di un processo di incorporazione aziendale, quando confluiscono in un unico soggetto più attività precedentemente svolte da soggetti diversi, è possibile avvalersi della cosiddetta “separazione delle attività” (ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72) purchè si tratti effettivamente di attività autonome e distinte.

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito in base a quanto disposto dai commi 4 e 7, art. 19bis2 che:

  • se a seguito della fusione, cessione o conferimento aziendale nelle varie attività (caratterizzate dalla ridotta o limitata detrazione dell’IVA per l’effettuazione di operazioni esenti), confluiscono beni ammortizzabili con IVA detratta nei quattro anni precedenti (nove se si tratta di fabbricati), è necessario operare una rettifica in diminuzione e riversare l’imposta in precedenza detratta;
  • le rettifiche devono essere eseguite con riferimento alla data originaria di acquisto dei beni ammortizzabili e non, invece, alla data dell’incorporazione, fusione, ecc.;
  • l’opzione per l’attività separata consente di tenere conto del diverso pro-rata di detraibilità di ciascuna società.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Settembre 2024
Nuove disposizioni sulle compensazioni: prime indicazioni operative

Dal 1° luglio 2024, le modalità di compensazione dei crediti subiscono importanti...

6 Settembre 2024
Decreto attuativo sulle sanzioni in vigore

Il 1° luglio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il decreto attuativo sulle...

6 Settembre 2024
Anomalie nei dati ISA: l’Agenzia avvisa tramite cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare avvisi ai contribuenti e ai loro...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto