Con Risoluzione 13 dicembre 2007, n. 369, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale riservato ad un’associazione costituita tra medici, allo scopo di suddividere i costi di studio.
Secondo l’Agenzia, nel caso in esame, l’Associazione medica è assimilabile ad una società di servizi e le operazioni che effettua rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Pertanto:
- le operazioni fornite dalla società devono essere considerate imponibili ai fini IVA, per cui l’associazione è tenuta a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA;
- al fine di ripartire le spese comuni per il mantenimento e l’organizzazione dello studio medico, l’associazione dovrà emettere fatture imponibili nei confronti degli associati.
Fonte: www.seac.it
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