Con Circolare 16 febbraio 2005, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all’applicazione del regime IVA forfetario per le attività agricole connesse, in vigore dal 1º gennaio 2004, di cui all’art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Nella Circolare viene precisato che attesi i profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria, la norma trova applicazione per le sole attività di servizi svolte mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse proprie dell’azienda "normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata" e non anche per le cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
I contribuenti che per il 2004 hanno applicato il regime in esame in modo difforme rispetto alle precisazioni fornite dalle Entrate sono tenuti ad effettuare le opportune rettifiche in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: www.seac.it