Con Risoluzione 30 ottobre 2009, n. 267, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le attività di consulenza e assistenza finalizzate all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi da parte dei broker, può beneficiare dell’esenzione ai fini IVA.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 10, n. 9, D.P.R. n. 633/1972, non solo le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni indicate nei numeri precedenti del medesimo articolo (Risoluzione 16 luglio 1998, n. 77), ma anche tutte le attività di consulenza e assistenza, nonché quelle di collaborazione nella gestione o nell’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.
Fonte: www.seac.it
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