Con Risoluzione 8 maggio 2008, n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di intermediazione assicurativa nella gestione delle richieste di risarcimento non possono essere considerate esenti dall’imposizione IVA.
Secondo l’Agenzia, infatti, le attività in esame non sono riconducibili tra le prestazioni proprie del mediatore o intermediario assicurativo, esenti dall’Iva, di cui all’articolo 10, comma 1, n. 9), D.P.R. n. 633/72, relative alle operazioni di cui al n. 2) del medesimo comma.
In particolare, la Risoluzione precisa che le attività di intermediazione assicurativa nella gestione dei sinistri sono da considerarsi generiche prestazioni di servizi che, pertanto, devono essere assoggettate ad IVA.
Fonte: www.seac.it
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