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Novità Iva
7 Novembre 2013

Aumento dell’aliquota Iva ordinaria: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Circolare n. 32 del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo all’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 % al 22 % disposto dall’articolo 40, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, modificato da ultimo dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013.

In primo luogo, nella Circolare del 5 novembre, viene fatto un generico rinvio ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 45 del 12 ottobre 2011, in merito all’aumento dell’Iva ordinaria dal 20 al 21 %.

Viene, quindi, precisato che la nuova aliquota troverà applicazione a partire dall’entrata in vigore della misura. Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, occorrerà fare riferimento, per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, all’articolo 6 del D.P.R. n. 633, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, all’articolo 39 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993, per quanto riguarda le importazioni, all’articolo 201 del codice doganale comunitario.

L’aliquota Iva applicabile viene determinata comunque in base al momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo i criteri suddetti, anche nel caso in cui si applichi il regime dell’Iva per cassa.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, vengono, inoltre, richiamate le indicazioni già fornite con il Comunicato Stampa del 30 settembre 2013. In tale sede, era stato precisato che, qualora, nella fase di prima applicazione della nuova misura, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare rapidamente i software per la fatturazione ed i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati non correttamente, effettuando la variazione in aumento.

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione, se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota Iva, verrà comunque versata: per i contribuenti con liquidazione Iva mensile, entro la data di versamento dell’acconto Iva (27 dicembre), in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre, ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre; per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, entro i termini della liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

Riguardo alla fatturazione relativa ai conguagli per i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti nel 2011, per il precedente aumento dell’aliquota Iva, secondo i quali se il documento di conguaglio si riferisce a più bollette emesse in periodi nei quali vigevano aliquote Iva diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota Iva addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che, in alternativa a tale criterio, è possibile applicare, nelle note di accredito, l’aliquota Iva ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo al quale si riferisce il conguaglio e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura medesima. Se vi è un’eccedenza di credito da restituire, si dovrà fare riferimento alle fatture immediatamente antecedenti.

Infine, nel caso di conguaglio con addebito per il cliente, l’aliquota Iva applicabile sarà quella vigente al momento della emissione della fattura di conguaglio.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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