Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 22690, la Corte di Cassazione ha stabilito che non spetta la detrazione ai fini IVA in relazione agli acquisti di beni impiegati successivamente nella realizzazione di operazioni esenti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, per beneficiare della detrazione IVA non è sufficiente che le operazioni esenti siano inerenti all’oggetto dell’attività d’impresa ma è necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’imposta.
Fonte: www.seac.it
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