Con Sentenza n. 304/06, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha stabilito che, in caso di cessione con un unico atto di un immobile in comproprietà fra coniugi ed utilizzato da uno di essi nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’assoggettamento ad IVA assorbe anche l’imposta di registro dovuta sulla quota del coniuge non imprenditore ed esaurisce il profilo tributario della fattispecie.
Come già evidenziato anche dalla Corte di Cassazione in precedenti sentenze, l’atto di cessione non è un atto plurimo avente per oggetto singole quote di proprietà valutabili separatamente, a seconda della natura dei soggetti proprietari, ma va inquadrato come atto unitario, rilevante come atto d’impresa.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale