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Novità Iva
5 Novembre 2011

Carbone fossile autoconsumato: le regole per l’applicazione dell’Iva sull’accisa.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 103 del 28 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’Iva sull’accisa in un caso particolare, ossia quello in cui il carbone fossile importato, senza il pagamento dell’Iva sull’accisa, da parte di un soggetto passivo registrato, venga da quest’ultimo destinato ad un proprio impianto di produzione di energia elettrica (autoconsumo interno).

L’Agenzia ha affermato che, ai fini dell’Iva, l’utilizzazione da parte di un soggetto passivo, nell’ambito della propria impresa, di un bene di investimento o di una materia prima, non costituisce una cessione di beni e, quindi, non è soggetta all’imposta. Conseguentemente, l’autoconsumo interno non è soggetto ad Iva ed ai relativi obblighi di documentazione fiscale.

Nella Risoluzione è stato, inoltre, ricordato che l’Iva deve essere commisurata al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti. E tra i diritti doganali dovuti è compresa l’accisa. L’accisa, però, nel caso di specie, non è stata corrisposta all’atto dell’importazione, ma dovrà essere corrisposta nel momento diverso dell’immissione in consumo e, a questo momento, bisognerà guardare anche per il versamento dell’Iva commisurata al valore dell’accisa.

Pertanto, al fine di consentire il pagamento dell’Iva sull’accisa, dovrà essere emesso un documento, anche nella forma dell’autofattura, ad integrazione dell’originaria bolletta doganale. Come base imponibile dovrà essere indicata la sola accisa dovuta e ad essa verrà applicata l’Iva con l’aliquota propria del bene al quale si riferisce.

Inoltre, sarà consentita l’emissione di un unico documento cumulativo relativo all’accisa dovuta per il carbone fossile autoconsumato nel periodo d’imposta precedente alla presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’articolo 21, comma 8, del Testo Unico delle Accise.

Il documento dovrà essere annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.  

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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