Con Risoluzione 7 gennaio 2009, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la cessione di un terreno agricolo non edificabile su cui è stato realizzato un impianto di distribuzione di carburanti non è considerata cessione di beni ai fini IVA e quindi, in base al criterio di alternatività (articolo 40, TUR), è soggetta all’imposta di registro.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso esaminato, il terreno oggetto della compravendita, anche se utilizzato a fini produttivi, non ha acquisito una nuova destinazione urbanistica, continuando a far parte di una zona prettamente agricola. La sua vendita, pertanto, deve essere sottoposta all’imposta di registro nella misura del 15% e alle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%.
Fonte: www.seac.it
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