Nella Risoluzione n. 79 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione diversa da quella manifestata in una propria Risoluzione del 5 novembre 2008, in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni del “fruttosio chimicamente puro”.
La posizione precedente era quella secondo la quale a tali tipologie di operazioni dovesse applicarsi l’aliquota Iva del 10 %. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base di alcuni accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.
Il parere dell’Agenzia delle Dogane in materia è stato, però, modificato ed ha portato ad una diversa considerazione del prodotto, non più riconducibile alla classificazione ai fini Iva applicata in precedenza.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha potuto affermare che alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” debba applicarsi l’aliquota Iva ordinaria del 21 %. Devono, conseguentemente, ritenersi superate le istruzioni fornite con la Risoluzione del novembre 2008.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.