NULL
Novità Iva
28 Luglio 2012

Cessioni del fruttosio chimicamente puro: non e’ piu’ applicabile l’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 79 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione diversa da quella manifestata in una propria Risoluzione del 5 novembre 2008, in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni del “fruttosio chimicamente puro”.

La posizione precedente era quella secondo la quale a tali tipologie di operazioni dovesse applicarsi l’aliquota Iva del 10 %. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base di alcuni accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.

Il parere dell’Agenzia delle Dogane in materia è stato, però, modificato ed ha portato ad una diversa considerazione del prodotto, non più riconducibile alla classificazione ai fini Iva applicata in precedenza.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha potuto affermare che alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” debba applicarsi l’aliquota Iva ordinaria del 21 %. Devono, conseguentemente, ritenersi superate le istruzioni fornite con la Risoluzione del novembre 2008.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
8 Novembre 2024
Sono un lavoratore dipendente posso aprire Partita IVA?

Uno dei dubbi può ricorrenti è il seguente: “Si può esercitare in modo...

8 Novembre 2024
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è una misura di aiuto, messa a disposizione,...

8 Novembre 2024
Cessioni di energia e reverse charge

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA, noto anche come "reverse charge", per le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto