NULL
Novità Iva
28 Luglio 2012

Cessioni del fruttosio chimicamente puro: non e’ piu’ applicabile l’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 79 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione diversa da quella manifestata in una propria Risoluzione del 5 novembre 2008, in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni del “fruttosio chimicamente puro”.

La posizione precedente era quella secondo la quale a tali tipologie di operazioni dovesse applicarsi l’aliquota Iva del 10 %. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base di alcuni accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.

Il parere dell’Agenzia delle Dogane in materia è stato, però, modificato ed ha portato ad una diversa considerazione del prodotto, non più riconducibile alla classificazione ai fini Iva applicata in precedenza.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha potuto affermare che alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” debba applicarsi l’aliquota Iva ordinaria del 21 %. Devono, conseguentemente, ritenersi superate le istruzioni fornite con la Risoluzione del novembre 2008.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto