Con Circolare 15 gennaio 2010, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni circa le nuove disposizioni riguardanti le compensazioni IVA.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato quanto segue:
- le nuove disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2010, quindi per gli importi superiori ad euro 10.000 relativi al 2008 (se annuali) o al 2009 (se infrannuali) valgono ancora le ” vecchie regole”
- il limite di euro 10.000 va riferito alla “tipologia di credito”: ciò significa in sostanza che vi sono due distinti “plafond” da considerare autonomamente, uno relativo al credito annuale e l’altro relativo a quelli infrannuali;
- la soglia di euro 10.000 è riferita all’anno solare in cui il credito matura e non all’anno in cui viene utilizzato in compensazione;
- non è richiesto il visto di conformità per le compensazioni di crediti infrannuali (scaturenti da Mod. IVA TR) di importo superiore ad euro 15.000.
Fonte: www.seac.it
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