Con la Circolare n. 16 del 19 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti che le sono stati posti riguardo al controllo delle compensazioni dei crediti Iva.
In tale ambito, è stato chiarito che il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2009 può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell’anno solare 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2010.
Inoltre, non concorrono al raggiungimento del limite di compensabilità dei 10.000 Euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.
Ancora, è stato chiarito che se, dall’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, emerge la spettanza di un maggior credito rispetto a quello dichiarato (ad esempio relativo all’anno di imposta 2008), tale credito non può più essere utilizzato in compensazione se nel frattempo è stata presentata la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta successivo (2009). In questo caso, il contribuente, per poter effettuare la compensazione, dovrà prima esporre il maggior credito nella prima dichiarazione utile. Dovrà, quindi, “rigenerare” tale credito. Se la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010 non è stata ancora presentata, si potrà presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore relativa all’anno d’imposta 2009 oppure si potrà esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva che si deve ancora presentare (relativa all’anno d’imposta 2010). Le compensazioni dovranno comunque essere effettuate nel pieno rispetto delle regole stabilite dal Decreto Legge n. 78 del 2009.
Ancora, riguardo alla presentazione di dichiarazioni multiple, è stato ricordato che la presentazione di una seconda dichiarazione fa presumere la volontà di correggere eventuali errori o omissioni commessi nella prima dichiarazione.
Quindi, nel caso nel quale venga presentata una dichiarazione Iva con un credito da compensare di importo superiore a 15.000 Euro con l’apposizione del visto di conformità e poi vengano erroneamente inclusi nel modello Unico i quadri relativi alla dichiarazione Iva, senza l’apposizione del visto di conformità, la seconda dichiarazione verrà considerata correttiva della prima. Per poter compensare quel credito, si dovrà annullare l’invio del modello Unico (per poi presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi), ridando così efficacia alla dichiarazione Iva originariamente presentata, oppure si dovrà presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma con apposizione del visto di conformità.
Oltre a fornire tali importanti chiarimenti, l’Agenzia ha comunicato, con la Circolare medesima, che, per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva, è stata predisposta un’apposita casella di posta elettronica, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata.
Questo nuovo canale di assistenza è destinato, in particolare, alle richieste di chiarimenti riguardo allo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazioni di crediti Iva (sarà necessario allegare alla richiesta una copia in formato pdf della ricevuta di scarto) ed alle segnalazioni dell’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione (sarà necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con il quale è stata eseguito il ravvedimento).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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