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Novità Iva
7 Gennaio 2011

Comunicazione delle operazioni Iva di importo non inferiore ai 3.000 euro: l’Agenzia delle Entrate specifica i limiti, le modalità ed i tempi.

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Con Provvedimento del 22 dicembre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo all’attuazione dell’obbligo di comunicazione gravante sui soggetti passivi Iva delle operazioni per le quali siano previsti corrispettivi di importo pari o superiore a tremila euro al netto dell’Iva o, nel caso in cui non sussista l’obbligo di fatturazione, di importo pari o superiore a tremilaseicento euro al lordo dell’Iva, obbligo introdotto dalla recente Manovra Correttiva (art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010).

Nel Provvedimento è precisato che qualora siano conclusi più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, deve considerarsi l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per i contratti medesimi. Nel caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o di altri contratti con corrispettivi periodici, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare siano complessivamente di importo non inferiore ai tremila euro.  

Inoltre, con riferimento al periodo d’imposta 2010, l’importo – limite è elevato a venticinquemila euro e la comunicazione deve riguardare solo le operazioni soggette a fatturazione.

Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede in Paesi black list e tutte le operazioni che hanno comunque costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Così come sono escluse le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.

Vengono, altresì, specificati nel Provvedimento gli elementi che devono essere indicati nella comunicazione.

Riguardo al termine per l’invio della comunicazione, questo è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’imposta 2010, però, è previsto il termine più lungo del 31 ottobre 2011.

Sono, infine, indicate le modalità tecniche di trasmissione per via telematica dei dati. E’ prevista anche la possibilità di inviare una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, purché si riferisca allo stesso anno e purché la sostituzione avvenga non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.    

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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