Con la risoluzione del 30.4.2002 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve essere interpretato in maniera estensiva il concetto di consulenza tecnica, contenuta nell’articolo 7, comma 4, lett. d), Dpr 633/72, e conseguentemente in maniera restrittiva il concetto di prestazione scientifica.
Pertanto per i casi rientranti nella estensione normativa, ciò comporta la non applicabilità del principio territoriale, presente nella norma stessa, per la sottoposizione a tassazione nel Paese in cui risiede il committente.