Con Risoluzione 5 maggio 2005, n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al rilevamento del plafond in ipotesi di cessione di beni fuori del territorio comunitario, in esecuzione di contratti di consignment stock.
Le Entrate considerano tali vendite come cessioni all’esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, tuttavia il rilevamento del plafond non avviene al momento dell’invio dei beni al deposito nel Paese terzo, ma nel successivo momento in cui l’acquirente preleva i medesimi beni dal deposito che vengono, quindi, fatturati dal fornitore.
La Risoluzione precisa anche che nel diverso caso in cui i beni siano stoccati presso un deposito all’estero di proprietà del fornitore nazionale, l’operazione si configura non più come cessione all’esportazione, ma come cessione fuori campo IVA, e pertanto non concorre alla formazione del plafond.
Fonte: www.seac.it