Con Risoluzione 5 maggio 2005, n. 58, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato, in merito alla cessione di beni fuori del territorio comunitario, che:
- la determinazione del plafond nell’ambito di contratti consigment stock è rinviata al momento in cui l’acquirente preleva i beni dal deposito;
- lo stoccaggio dei beni presso un deposito all’estero di proprietà del fornitore nazionale si configura come cessione fuori campo IVA e non concorre al formazione del plafond.
In merito all’ultimo punto, con Circolare 16 maggio 2005, n. 24, Assonime rileva la necessità di uniformare il trattamento applicabile alle diverse modalità con le quali le imprese realizzano esportazioni di merci, auspicando un cambio di opinione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: www.seac.it