La Corte di Cassazione con Sentenza 24 maggio 2006, n. 12322 ha stabilito che nel caso in cui l’imprenditore destini un bene aziendale a consumo personale o familiare, l’imposta sul valore aggiunto deve essere commisurata al valore normale del bene, ovvero al suo valore di mercato.
In caso contrario, l’Ufficio in sede di accertamento può dimostrare che l’importo indicato nella fattura emessa per autoconsumo è inferiore al valore normale del bene e recuperare la maggiore imposta dovuta.
Nello specifico, un imprenditore edile aveva destinato ad uso personale dei propri familiari tre immobili da lui costruiti, fatturando per un importo inferiore i corrispettivi derivanti dalla locazione.
Fonte: www.seac.it
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