Con Sentenza 28 luglio 2006, n. 17210, la Corte di Cassazione ha precisato che le presunzioni sulle cessioni e gli acquisti stabilite dall’art. 53, D.P.R. n. 633/72, sono di tipo legale e relativo; esse possono essere superate dal contribuente, limitatamente tuttavia ai mezzi di prova tassativamente previsti dalla normativa.
Pertanto, nel caso di una società nei cui locali siano stati rinvenuti beni appartenenti ad un altro soggetto che non abbia provveduto a comunicare all’Amministrazione finanziaria il trasferimento del luogo di esercizio dell’attività e delle relative scritture contabili, secondo quanto previsto dall’art. 35, D.P.R. n. 633/72, tali beni si considerano appartenenti alla società accertata e acquistati in evasione d’imposta.
In mancanza della suddetta comunicazione, per vincere la presunzione, si sarebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra i due soggetti, secondo i modi previsti dalla legge, oppure di un altro titolo in base a cui i beni si potevano trovare nei luoghi di esercizio dell’attività della società.
Fonte: www.seac.it
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