La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5006, depositata il 5 marzo 2007, ha stabilito che gli sconti di fine anno, che le imprese riconoscono ai propri clienti al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato o di quantità acquistate, non sono soggetti allo stesso trattamento IVA dei più generici sconti – prezzo.
A meno che dalle fatture e dagli accordi stipulati verbalmente o anche successivamente al perfezionamento dell’operazione, non risulti la loro natura di sconto sul prezzo, ma solo di premio, essi costituiscono delle mere cessioni monetarie e come tali estranee al campo di applicazione dell’IVA.
Per la rilevanza dei medesimi ai fini IVA risulta pertanto fondamentale la qualificazione data all’operazione.
Fonte: www.seac.it
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