La Corte di Giustizia UE, con Sentenza relativa alla causa C-35/05, ha stabilito che un soggetto non residente, cui sia stata erroneamente addebitata in fattura da un fornitore nazionale IVA non dovuta in quanto relativa a servizi non soggetti ad imposta nello Stato per mancanza del requisito territoriale, non può chiedere allo Stato il rimborso dell’IVA pagata e regolarmente versata dal prestatore nazionale.
Solo il fornitore nazionale, che ha erroneamente fatturato l’imposta al soggetto estero destinatario della prestazione e quindi versato la stessa all’Erario dello Stato luogo della prestazione, è legittimato a chiedere il rimborso, mentre il cliente estero può solamente ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato attraverso un’azione civile.
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di rimborsi, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di rimborso, nel rispetto dei requisiti di equivalenza ed effettività.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale