Con Sentenza 16 aprile 2008, n. 9961, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità della cessione del credito IVA.
Secondo i giudici, il credito IVA si collega inscindibilmente alla posizione fiscale del contribuente che lo ha maturato; infatti, ai sensi dell’articolo 30, DPR n. 633/72, tale credito, se non è stato richiesto a rimborso, può essere detratto dal contribuente nell’anno successivo.
Pertanto, il credito IVA di un contribuente, divenuto certo e definito solo all’atto della sua esposizione in dichiarazione, potrà essere riportato all’esercizio successivo o chiesto a rimborso ma, anche per esigenze antielusive, non potrà concorrere alla determinazione delle detrazioni spettanti, per l’anno successivo, a un contribuente diverso, anche se questi è il cessionario dell’azienda alla quale il credito d’imposta si riferisce.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale