Tra le diverse previsioni contenute nella Legge di conversione del Decreto competitività, alcune novità sono dettate anche in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni rese in un altro Stato dell’Unione europea. L’articolo 11-quater dispone, in particolare, che
- per il cedente la cessione di beni attuata mediante cataloghi, per corrispondenza e simili deve essere interpretata come cessione di beni con trasporto a destinazione;
- nel caso in cui, nello Stato di destinazione, venga applicata l’IVA e questa sia già stata assolta nel Paese estero il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato all’estero entro il termine di due anni, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Fonte: www.seac.it