Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 28-bis, D.L. n. 112/2008 (che ha modificato l’art. 19-bis1, lett. e, DPR n. 633/72), a decorrere dal 1º settembre 2008, l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, se inerenti all’attività economica, è totalmente detraibile.
Per esercitare la detrazione IVA, è necessario che la spesa sia documentata tramite fattura. Inoltre, trattandosi di prestazioni di servizi, la detrazione potrà essere esercitata se la fatturazione e il pagamento avvengono dal 1º settembre 2008. Al contrario, la detrazione non spetta se la fattura ha data antecedente il 1º settembre 2008.
La detrazione non spetta se si tratta di spese di rappresentanza.
A decorrere dal 2009, la deducibilità delle stesse spese ai fini reddituali sarà ridotta al 75%, tranne il caso in cui le spese siano state sostenute da dipendenti o collaboratori in trasferta, per le quali permane la deduzione integrale.
Fonte: www.seac.it
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