Con Circolare 13 maggio 2005, n. 18351, Confindustria ha fornito alcune precisazioni in merito alle sanzioni connesse alle dichiarazioni d’intento che gli esportatori abituali devono rilasciare ai propri fornitori al fine di acquistare in esenzione d’imposta.
Secondo Confindustria:
- la mancata annotazione delle dichiarazioni in apposito registro o sul registro IVA acquisti non dovrebbe essere sanzionata, ai sensi dell’art. 10, Legge n. 212/2000, in quanto violazione meramente formale;
- per il mancato invio, o per l’invio con dati incompleti o inesatti, della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute, cui segue l’emissione di una pluralità di fatture irregolari, il fornitore responsabile dovrebbe poter fruire del cumulo giuridico.
Fonte: www.seac.it