Con Sentenza 6 ottobre 2009, n. C-267/08, la Corte di giustizia UE si è espressa in merito alla corretta applicazione dell’IVA sull’attività pubblicitaria svolta dai partiti politici.
In particolare, secondo i giudici comunitari “l’attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico, ricavandone entrate che non hanno carattere stabile, non deve essere considerata come un’attività economica agli effetti dell’IVA“.
Di conseguenza, l’attività in esame non è rilevante ai fini IVA e, quindi, non conferisce al partito il diritto alla detrazione dell’imposta pagata (non c’è soggettività passiva).
Fonte: www.seac.it
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