Con Risoluzione 16 giugno 2006, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è ammissibile la detrazione IVA anche in caso di non utilizzo dell’ambulanza per trasporto di malati e feriti.
L’art. 10, punto 15, D.P.R. n. 633/1972, dispone che è ammessa la detrazione IVA per il trasporto di malati e feriti effettuati con veicoli appositamente equipaggiati da parte di imprese autorizzate ed ONLUS.
Secondo l’Agenzia, in questa previsione rientra anche il caso in cui, ad esempio, l’ambulanza è messa a disposizione per manifestazioni pubbliche per fronteggiare eventuali emergenze, senza che ciò comporti necessariamente il trasporto di persone infortunate.
Fonte: www.seac.it
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