Con Circolare 23 gennaio 2007, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a cliniche, case di cura e ospedali, che, recentemente avevano presentato agli uffici istanze di rimborso per il recupero dell’IVA da loro corrisposta sugli acquisti.
Svolgendo infatti tali soggetti attività esenti IVA, agli stessi è preclusa la possibilità di detrazione e recupero dell’imposta.
L’Amministrazione finanziaria ha dichiarato infondati i ricorsi dei soggetti di cui sopra in quanto l’articolo 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA prevista, deve riferirsi alla sola rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione, e non anche ai beni per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un’attività esente da imposta.
Fonte: www.seac.it
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