La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20.3.2001 n. 27 fornisce delucidazioni in merito alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di variazione dei dati e relative agevolazioni.
Infatti in caso di trasferimento del domicilio in altra provincia, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione cartacea di variazione sia al nuovo Ufficio competente sia al vecchio Ufficio. In alternativa potrà utilizzare il sistema di invio telematico, con la differenza che la dichiarazione dovrà essere inviata solo al nuovo Ufficio competente.
Invece, per le società che siano soggette a fusione, scissione, conferimento di aziende o ad altre operazioni straordinarie, e che estinguano il soggetto d’imposta, il nuovo soggetto dovrà solamente inviare telematicamente la dichiarazione di inizio attivitàe non anche quella di variazione.