Il Decreto ministeriale del 29.12.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.1.2001, ha approvato i modelli di dichiarazione Iva annuale per il 2001, con le relative istruzioni.
Ricordiamo che gli obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, in via autonoma, anzichè unificata, sono:
– i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione;
– società di capitali, enti soggetti ad Irpeg, società di persone, aventi l’anno di imposta non coincidenti non l’anno solare (ossia esercizio 1.1.2000 – 31.12.2000);
– le società controllanti o controllate con liquidazione Iva di gruppo;
– i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di soggetti sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
– i soggetti che non debbono presentare la dichiarazione dei redditi, dell’Irap, o di sostituito d’imposta
Le dichiarazioni in questione vengono inviate telematicamente o in forma cartacea. Utilizzeranno il primo sistema :
– chi era obbligato all’invio telematico delle dichiarazioni periodiche Iva nel 2000 o dei sostituti d’imposta nel 2001;
– le Spa, le Sas, le Srl, le società cooperative, le società di mutua assicurazione residenti in Italia, gli enti pubblici e privati residenti diversi da quelle società con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Gli altri contribuenti presenteranno la dichiarazione in forma cartacea.
L’invio telematico può avvenire direttamente o mediante un intermediario abilitato (con disciplina e ruolo da non confondere con quella in questione).
Termini. Le dichiarazioni vanno presentate:
– dal 1.2.2001 al 31.5.2001, se consegnate in forma cartacea ad un intermediario abilitato, una banca convenzionata, un ufficio postale;
– entro il 2.7.2001 per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitati;
– secondo le scadenze proprie dell’Unico (solitamente modificate ogni anno), se la dichiarazione è unificata con quelle dei redditi, Irap e sostituti d’imposta.
Rimborso annuale. Va consegnato il modello Vr/2001 al Concessionario della riscossione competente, entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva.