Con Circolare 21 aprile 2008, n. 41, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale applicabile alle Autorità Portuali a seguito delle nuove disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.
L’Agenzia osserva che, la nuova norma introdotta dalla Finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 13, D. L. n. 90/90, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnicofunzionale della struttura portuale esistente.
Inoltre, viene chiarito che, ai sensi dell’art. 1, comma 993, Finanziaria 2007, gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali sono da assoggettare alla sola imposta di registro e che i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA. Ai fini reddituali, invece, tali canoni costituiscono per l’ente redditi di natura fondiaria.
Viene quindi riconosciuta loro, la natura di enti non commerciali, con conseguente assoggettameto all’imposta delle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Fonte: www.seac.it
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