La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 23317 del 15 ottobre 2013, ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, parte ricorrente, che non può sostenersi che il contribuente abbia operato la detrazione Iva in mancanza di fatture passive regolarmente emesse, per il solo fatto che tali fatture siano state disconosciute dal cedente e non siano state da questi registrate.
Infatti, il mancato riconoscimento della sottoscrizione apposta sulle fatture, compiuto da colui che avrebbe emesso le fatture medesime, non opera e non produce gli stessi effetti del disconoscimento di scrittura privata previsto dal codice di procedura civile.
Secondo la Corte di Cassazione, la privazione dell’efficacia probatoria di una scrittura privata, mediante disconoscimento, presuppone che la medesima scrittura privata sia prodotta nel processo per essere utilizzata come mezzo di prova contro colui al quale la scrittura è attribuita, o contro gli eredi o l’avente causa dell’autore. Tali norme processuali non trovano applicazione al di fuori del giudizio.
Quindi, sia nell’ambito di un procedimento di verifica fiscale, che nei rapporti tra soggetti (contribuente ed Amministrazione finanziaria) rispetto ai quali l’apparente autore della scrittura è terzo, il disconoscimento della sottoscrizione, compiuto in via extraprocessuale da quest’ultimo, si risolve in una mera allegazione negativa di un fatto.
Tale allegazione potrà assumere rilevanza probatoria nel’eventuale giudizio tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, secondo la valutazione che verrà compiuta dal Giudice di merito in ordine all’efficacia dimostrativa dei fatti principali e dei fatti secondari attribuita al complesso dei mezzi istruttori sperimentati nel giudizio. Ma all’allegazione suddetta non potranno in nessun caso essere ricondotti gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata, non avendo effetti di prova legale il disconoscimento compiuto al di fuori del processo.
Ancora, ha precisato la Corte di Cassazione, nel giudizio tributario, come quello in esame, nel quale si controverta del diritto del contribuente di portare in detrazione l’Iva, sulla base dell’affermazione dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria che la sottoscrizione apposta sulla fattura è stata contestata dalla ditta che l’ha emessa (soggetto estraneo al giudizio), da un lato non può ravvisarsi un onere di disconoscimento della sottoscrizione apposta dal terzo sulla fattura a carico dell’Amministrazione finanziaria (in quanto tale onere grava esclusivamente sul soggetto che appare quale autore della sottoscrizione), dall’altro non può configurarsi alcun onere gravante sul contribuente di richiedere la verifica dell’autenticità della fattura sottoscritta dall’emittente.
La conclusione espressa dalla Corte è, quindi, che la dichiarazione di disconoscimento della sottoscrizione resa dalla ditta emittente della fattura ai verbalizzanti nel corso della verifica fiscale, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non determina di per sé il venir meno della fattura quale documento giustificativo della detrazione Iva operata dal contribuente. La dichiarazione di disconoscimento deve, invece, considerarsi semplicemente alla stregua di uno tra gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria e sottoposti alla valutazione probatoria del Giudice di merito.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.