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Novità Iva
14 Gennaio 2011

Due cessioni successive ed un unico trasporto intracomunitario: la Corte di Giustizia UE fornisce indicazioni sull’applicazione della normativa Iva.

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La Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in data 16 dicembre 2010, in riferimento al procedimento C-430/09, si è pronunciata riguardo all’applicazione dell’esenzione dall’Iva (art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977) per i beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione, qualora si verifichino due cessioni successive degli stessi beni che diano luogo ad un unico trasporto intracomunitario.
La questione posta all’attenzione della Corte Europea riguarda, in particolare, l’individuazione della cessione (la prima o la seconda) alla quale debba essere imputato il trasporto intracomunitario qualora esso sia effettuato dalla o per conto della persona che, in qualità di prima acquirente e seconda fornitrice, sia stata coinvolta in entrambe le cessioni. Solo la cessione così individuata sarà, infatti, esentata ai sensi della normativa comunitaria in materia di Iva.
La Corte Europea ha affermato che la soluzione di tale questione dipende da una valutazione globale di tutte le circostanze particolari che consenta di determinare quale cessione soddisfi tutte le condizioni relative alla cessione intracomunitaria.
La cessione intracomunitaria, ai sensi della normativa che prevede l’esenzione Iva, si ha quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato effettivamente trasmesso all’acquirente, quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e quando, in seguito a tale spedizione o trasporto, il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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